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Normative

Indice

Cosa facciamo nel caso in cui ci pervenga una segnalazione legata ai fenomeni di tratta e/o pornografia minorile?

Indichiamo al soggetto segnalante, attraverso il nostro ufficio legale, la via istituzionale più corretta per rendere effettiva la segnalazione (quindi, ad esempio, segnalazione nell’apposito sito internet della Polizia Postale).
Se il soggetto segnalante non dovesse essere in grado di svolgere autonomamente la segnalazione, l’attività di Protection4Kids si sostanzia nell’affiancamento (telematico, telefonico o personale), al fine di indirizzarlo correttamente verso il giusto canale istituzionale, confezionando anche, nel caso lo richiedesse, un’apposita denuncia formale nei confronti del responsabile.

E se il soggetto segnalante volesse segnalare pur garantendosi l’anonimato?

Il ruolo di Protection4Kids si sostanzia in un’attività di intermediazione volta all’accoglimento della richiesta del soggetto e all’attivazione del dipartimento legale interno per porre in essere un atto di denuncia formale che verrà consegnato alle autorità competenti.
Occorre, tuttavia, una specificazione, che ci accingiamo a specificare in questa sede, in modo che al soggetto richiedente sia chiaro sin dal principio:
  • Per i reati perseguibili d’ufficio (ad esempio art. 612-ter c.p. – Diffusione illecita di pornografia minorile) l’atto di denuncia potrà essere formulato direttamente da Protection4Kids ex art. 333 c.p. – Denuncia da parte dei privati – secondo il quale ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio può farne denuncia. Per porre in essere questo tipo di attività l’atto dovrà contenere in primo luogo l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e, per quanto possibile il giorno dell’acquisizione della notizia, le eventuali fonti di prova e le generalità del presunto autore del fatto.
  • Per i reati percepibili a querela (ad es. art. 612-ter c.p. – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, c.d. revenge porn – e art. 609-bis c.p. violenza sessuale) è necessario l’atto di querela con il quale la persona offesa manifesta personalmente (o se minore di 14 anni mediante un genitore ai sensi dell’art. 120, comma 2 c.p.) la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

Cosa facciamo nel caso in cui ci pervenga una segnalazione legata a fenomeni di cyberbullismo o revenge porn?

Dal punto di vista empirico, operiamo attraverso l’intervento di ReputationUp (società fondatrice), che in forza del suo oggetto sociale, è pienamente titolata a svolgere l’attività di eliminazione di immagini, video e link lesivi al fine di tutelare e sostanziare i diritti riconosciuti dal Codice della Privacy nonché il “diritto all’oblio”.
Tale attività viene svolta attraverso la stipula di un contratto gratuito tra il soggetto richiedente (minore rappresentato dal genitore) e ReputationUp, la quale si attiverà tempestivamente – secondo quanto disposto dal Codice della Privacy D.lgs 196/2003 come modificato dalla normativa GDPR D.lgs. 101/2018 – per l’eliminazione dei contenuti lesivi sostanziando il suddetto diritto all’oblio del minorenne.
Dal punto di vista giuridico, Protection4Kids attiverà il dipartimento legale interno al fine di accompagnare il soggetto leso verso una piena realizzazione della giustizia. Si rende necessaria una precisazione sulla scorta della diversa natura che, i reati commessi per mezzo della rete, possono assumere in rerum natura:
  • Nel caso in cui sia stato commesso Revenge Porn, il delitto è punito a querela della persona offesa, la quale dovrà presentare tale atto entro il termine perentorio di 6 mesi, tranne che nei casi di cui al questo comma dell’art. 612 ter c.p. (quando il reato è commesso in confronti di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza) in cui rimane possibile procedere d’ufficio. Solo in questi due ultimi casi Protection4Kids potrà dunque presentare direttamente denuncia all’Autorità nel caso in cui il soggetto volgi rimanere anonimo.
  • Nel caso i cui sia stato commesso Cyberbullismo (612-bis stalking, 595 diffamazione, 612 minaccia del codice penale; e art. 167 Trattamento illecito di dati personali del Codice della Privacy), l’art. 2 della legge n. 71 del 29 maggio 2017, consente a ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente responsabilità del minore, di inoltrare un’istanza perl’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso nella rete internet. Qualora, entro le ventiquattro ore successive il soggetto responsabile non abbia cominciato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, la rimozione o il blocco richiesto, ed entro le quarantotto ore non vi abbia provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali. Protection4Kids potrà coadiuvare il minore, con il consenso del genitore, a predisporre la richiesta al gestore del sito in questione di rimozione dei dati del minore e, in caso di inadempimento, rivolgersi al Garante Privacy. In presenza di tali condotte criminose, ma solo per i reati perseguibili d’ufficio, Protection4Kids potrà proporre denuncia, qualora il minore volesse rimanere anonimo (quindi solamente in caso di stalking), negli altri casi sopracitati sarà necessaria la querela del richiedente.